- sono ammesse alla definizione tutte le entrate ad esclusione:
il recupero degli aiuti di Stato;
le sanzioni aventi natura propriamente penale;
le somme da sentenza di condanna della Corte dei Conti;
le entrate costituendi risorse proprie dell’UE;
le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive.
- i debiti interessati sono le somme affidate all’agente di riscossione dal 1* gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017;
- sono rottamabili i ruoli prese in carico dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi fanno fede gli estratti dei ruoli;
- 30 aprile 2019 presentazione dell’Istanza Modello DA – 2018 che può essere trasmessa via pec oppure consegnata agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- 30 giugno 2019 liquidazione da parte dell’agenzia dell’importo della definizione agevolata e il numero delle rate;
- 31 luglio 2019 pagamento in unica soluzione;
- oppure massimo 18 rate, con un interesse annuo del 2%:
31 luglio 2019
30 novembre 2019
28 febbraio 2020
31 maggio 2020
31 luglio 2020
30 novembre 2020
28 febbraio 2021
31 maggio 2021
31 luglio 2021
30 novembre 2021
28 febbraio 2022
31 maggio 2022
31 luglio 2022
30 novembre 2022
28 febbraio 2023
31 maggio 2023
- nessun aggravio per pagamenti con ritardo inferiore a 5 giorni;
- il pagamento potrà avvenire tramite domiciliazione bancaria, bollettini precompilati e negli uffici dell’agente di riscossione;
- l’utilizzo del pagamento negli uffici dell’agente di riscossione si può utilizzare in compensazione i crediti certificati verso la P.A. secondo regole stabilite dal decreto ministeriale delle Finanze. Non è ammesso la compensazione con i crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24.
- dopo la trasmissione dell’istanza il debitore non si considera inadempiente;
- le procedure già iscritte restano fino al perfezionamento della procedura, il pagamento della prima rata le fa revocare.
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