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Omissione versamenti ritenute previdenziali e assistenziali: aspetti penali04/02/2010 11:58
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DENUNCIA DELL’INPS DEI REATI DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI (sentenza della Corte di Cassazione S.U. Penali - 28.5/26.6.2003, n. 10/03 - Pres. Marvulli – Rel. Sirena - Avv. Gen. Palombarini – S.M.)

E' utile premettere che, relativamente agli adempimenti contributivi, il datore di lavoro è gravato:
a) di un obbligo contributivo diretto, per la quota di sua spettanza;
b) di un obbligo contributivo indiretto, per la quota di spettanza del lavoratore, in relazione alla quale egli agisce come "sostituto" responsabile verso l'INPS, vale a dire come soggetto obbligato prima a effettuare le "ritenute" sulle retribuzioni corrisposte al dipendente, e poi a versare le ritenute stesse all'ente assicuratore".

Le omissioni di queste due quote, pur se si riferiscono allo stesso contributo assicurativo e previdenziale, hanno per il legislatore una valenza giuridica del tutto diversa: e infatti, l'omesso versamento della quota di contributi a carico del datore di lavoro (che è poi quella di maggior peso) è stato depenalizzato (cfr. articoli 32, 35 e 36 della legge 24 novembre 1981, numero 689) ed è punito con una sanzione amministrativa (articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legge numero 463 del 1983), a meno che non sia la conseguenza dell'omissione di una registrazione o di una denuncia che il datore di lavoro è obbligato a effettuare.

L'omesso versamento delle ritenute, invece, è ancora configurato come delitto punito con la reclusione fino a tre anni e multa fino a euro 1.032. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento (art. 1, D.Lgs. n. 211/1994).

Questa profonda differenza di trattamento tra le due ipotesi trova una ragione nel fatto che il legislatore ha inteso reprimere non il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi, ma il più grave fatto dell'appropriazione indebita, da parte del datore di lavoro, di somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti. Di conseguenza l'obbligo di versare le ritenute nasce solo al momento della effettiva corresponsione della retribuzione, sulla quale le ritenute stesse debbono essere operate.

In conclusione, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti; quindi, per affermare la responsabilità penale del datore di lavoro, i giudici devono accertare, utilizzando a tal fine la documentazione aziendale, nonché quella eventualmente predisposta dal datore di lavoro ed inoltrata all'ente previdenziale (INPS), se lo stesso ha effettivamente retribuito i lavoratori.

In caso di momentanee difficoltà finanziare, quindi, al datore di lavoro, che ha erogato le retribuzioni è consigliato, sempre che ciò sia concretamente possibile, di versare almeno le ritenute previdenziali e assistenziali effettuate ai dipendenti – per evitare gli aspetti penali – nonché di richiedere all'Ente previdenziale (INPS) la rateizzazione per gli importi di propria competenza diretta non ancora versati.

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