Gestione commercianti INPS: contribuzione 2010.Per l’anno 2010 il contributo dovuto dagli iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti resta confermato nella misura del 20%.
Resta invariata l’aliquota dello 0,09% destinata al finanziamento degli indennizzi a favore delle aziende commerciali in crisi.
Ciò premesso, rendiamo noto, sulla scorta delle istruzioni emanate dall’INPS, i nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione pensionistica dei commercianti per l’anno 2010.
CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITOReddito minimo annuo imponibile:
euro 14.334,00 (minimale annuo degli operai del commercio incrementato di euro 671,39 ai sensi dell'art. 6 della legge 415/1991).
Su tale valore minimo, da riferire a ciascuno dei soggetti operanti nell'impresa (titolari e collaboratori), devono essere applicate le seguenti aliquote contributive:
20,09% per titolari e collaboratori
17,09% per collaboratori di età non superiore a 21 anni
- Contributo annuo minimo:
euro 2.887,14 per titolari e collaboratori
euro 2.457,12 per collaboratori di età non superiore a 21 anni
Contributo mensile minimo:
euro 240,60 per titolari e collaboratori
euro 204,76 per collaboratori di età inferiore a 21 anni.
Tale valore mensile va utilizzato nel caso di cessazione o inizio dell'attività nel corso dell'anno.
CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALEIl contributo in acconto, dovuto per l'anno 2010 sul reddito eccedente il minimale, deve essere calcolato in via provvisoria tenendo conto della totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2009 e dichiarati nel modello unico da presentare nel 2010.
Per l'anno 2010, tale contributo deve essere calcolato con le seguenti aliquote:
1) 20,09 per cento del reddito compreso fra euro 14.334,00 ed euro 42.364,00 (tetto pensionistico);
2) 21,09 per cento del reddito da euro 42.364,00 e fino al massimale della gestione pari a euro 70.607,00;
Per i collaboratori di eta' non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte rispettivamente al 17,09 per cento ed al 18,09 per cento.
Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale della gestione pari a euro 70.607,00 deve essere rapportato a mese.
Si ricorda che il predetto massimale di gestione non opera per i lavoratori che siano stati iscritti per la prima volta nell'assicurazione obbligatoria con decorrenza successiva al dicembre 1995. In questo caso, il massimale annuo da prendere a riferimento ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo e' pari, nel 2010, a euro 92.147,00.
Per i soci di s.r.l., che svolgono attività lavorativa in azienda e che siano, quindi, iscritti alla Gestione dei commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa, dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dall’effettiva distribuzione degli stessi. Resta salvo anche in questo caso il rispetto del minimale e del massimale contributivo.
SALDO CONTRIBUTI ANNO 2010Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli in acconto versati per l'anno 2010 risulti inferiore a quanto dovuto rispetto alla “totalità dei redditi d'impresa” realizzati nello stesso anno, dovrà essere effettuato un "versamento a saldo", entro il termine fissato per la denuncia dei redditi nell'anno 2011.
Ricordiamo, altresì, che qualora i redditi denunciati per l'anno 2010 (mod. unico 2011) dovessero risultare inferiori a quelli dell'anno 2009, presi provvisoriamente a riferimento per i versamenti in acconto, le maggiori somme anticipate potranno essere recuperate detraendole dalla contribuzione sul reddito eccedente il minimale.
IMPUTAZIONE REDDITO AI COLLABORATORIL'INPS ricorda che la determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo contributivo per i familiari collaboratori dovra' essere effettuata con le seguenti modalità:
- nel caso di impresa familiare formalmente costituita ai fini fiscali, il contributo va calcolato sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali dal titolare e da ciascun collaboratore;
- nel caso di aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, nei limiti del 49 per cento del reddito complessivo d'impresa. In questo caso il contributo pensionistico per ciascun collaboratore verrà calcolato sulla quota di reddito allo stesso attribuita.
CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA'A decorrere dal 1° luglio 2000 il contributo mensile di maternità è stato fissato in euro 0,62. Ricordiamo che per ciascun soggetto iscritto alla Gestione pensionistica commercianti, il contributo di maternità è già ricompreso negli importi, relativi al minimale.
AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPOGli iscritti alla Gestione commercianti che esercitino l’attività di affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non sono tenuti al rispetto del minimale e, pertanto, devono versare i contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito. In ogni caso, devono maggiorare l’importo contributivo mensile di euro 0,62 dovuto per le prestazioni di maternità.
TERMINI DI PAGAMENTOI contributi devono essere versati alle seguenti scadenze:
- versamento rate sul minimale: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2010 e 16 febbraio 2011;
- versamenti sul reddito eccedente il minimale (acconti 2010 e saldo 2009): entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.
COMMERCIANTI PENSIONATI CON PIU' DI 65 ANNI DI ETA'Anche per il 2010 trova applicazione la disposizione in base alla quale i lavoratori autonomi, con più di 65 anni di età e già pensionati presso le gestioni INPS, possono, a richiesta, versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione.
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