Normativa vendite di fine stagione
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 62 (BURA n. 34 del 31 agosto 1999) come modificata dalla LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2001, n. 15 (BURA n. 10 del 18 maggio 2001).
Stralcio Titolo X - Vendite straordinarie Art. 29 (Definizione di vendita straordinaria) 1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 114/98 sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto alle situazioni ordinarie di vendita. 2. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dagli articoli del presente titolo. Art. 30 Omissis Art. 31 (Le vendite di fine stagione) 1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. 2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno della durata massima di quarantacinque. I periodi saranno determinati dalle singole Camere di Commercio, sentiti i Comuni e le organizzazioni di categoria e dei consumatori. 3. Per l'effettuazione di tali vendite è necessario dare preventiva comunicazione, dieci giorni prima dell'inizio delle vendite medesime, con lettera raccomandata, al Comune in cui è ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la fine nonché l'indicazione degli sconti praticati sui prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti. 4. E' fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata. Art. 32 Omissis Art. 33 (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie) 1. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario. 2. Le asserzioni pubblicitarie delle vendite straordinarie devono essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando: a) l'indicazione del periodo ed il tipo di vendita ai sensi dei tre precedenti articoli; b) gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la griffe rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria; c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria. Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone. |
Periodo saldi anno 2007
saldi invernali | dal 08-01-07 | al 21-02-07 |
saldi estivi | dal 14-07-07 | al 27-08-07 |
Periodo saldi anno 2006
saldi invernali | dal 09-01-06 | al 22-02-06 |
saldi estivi | dal 15-07-06 | al 28-08-06 |