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SALDI ESTIVI dal 6 luglio al 3 settembre 2013 04-07-2013 12:09
Comunicati importanti
SALDI ESTIVI dal 6 luglio al 3 settembre 2013: VADEMECUM PER I COMMERCIANTI

Per saldi o vendite di fine stagione si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. Per le corrette modalità di effettuazione delle vendite degli articoli in saldo si ricordano i seguenti principi di base, tenendo conto anche della normativa regionale abruzzese:

PREVENTIVA COMUNICAZIONE: per l'effettuazione di tali vendite è necessario dare preventiva comunicazione, sette giorni prima dell'inizio delle vendite medesime, con lettera raccomandata, fax, e-mail al comune in cui è ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la fine nonché gli sconti praticati sui prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti.

OBBLIGO ESPOSIZIONE CARTELLI INFORMATIVI: le asserzioni pubblicitarie devono essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando:

a) l'indicazione del periodo (che deve essere compreso, per l'estate 2013 e per l'Abruzzo, fra il 6 luglio ed il 3 settembre 2013 ) ed il tipo di vendita (SALDI o VENDITE DI FINE STAGIONE);

b) gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti a saldo. Le merci in saldo, dunque, devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario;

c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti a saldo fatte salve le vendite giudiziarie; nella vendita o nella pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

CAMBI: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

PROVA DEI CAPI: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.

PAGAMENTI: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.

PRODOTTI IN VENDITA: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

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